Dossier / Speciale Vaccini – Valutazioni preventive per una presa di coscienza e una scelta consapevole

Venerdì, 29 settembre/ 2017 

Dossier / Speciale di Antonio Bassi –

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Dossier / Speciale Vaccini – Valutazioni preventive

per una presa di coscienza e una

scelta consapevole

Ecco perché il decreto sui vaccini appare illegittimo: danni,

reazioni gravi, forzature e carenze informative

 

Dossier / Speciale vaccini – A cura di Antonio Bassi

qui europa - Dossier - Speciale Vaccini - Tutto quello che non ci dicono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduzione                                                               

Roma – di Antonio Bassi –  Partendo dal presupposto che non sia necessaria né logica una presa di posizione univocamente contraria sui vaccini, è importante fare valutazioni attente e ponderate prima di acconsentire passivamente all'inoculazione forzata e non informata di sostanze estranee nel nostro organismo, soprattutto se queste possono risultare potenzialmente dannose. In generale, ogni medicinale presenta controindicazioni e nessun medicinale, a rigor di logica, dovrebbe essere assunto da una persona sana come rimedio preventivo per una potenziale malattia. 

                       Nessuno assumerebbe aspirina regolarmente 

                                        per evitare l'influenza.

Allo stesso modo, risulta alquanto illogico vaccinarsi indiscriminatamente 

          per non incorrere nella possibilità di contrarre una malattia 

                             che non costituisca minaccia reale. 

 Minaccia globale?                                                      

Ciò che è possibile non è reale. In una società che gode di condizioni igienico-sanitarie ottimali e controllate, l'insorgere di epidemie che costituiscano “minaccia globale” è alquanto improbabile.

                       Una campagna di vaccinazione di massa, dunque,

                   dovrebbe essere attuata esclusivamente in presenza

                                    di condizioni che la giustifichino,

 come una pandemia che costituisca una reale minaccia per la popolazione.

Lo scopo di questa breve ricerca, dunque, non è quello di demonizzare i vaccini ad ogni costo, e quindi indurre il lettore a praticare obiezione di coscienza (generalizzata – Ndr), ma piuttosto quello di presentare dati reali e informazioni importanti che non sono state diffuse, come vedremo, né dal Governo né dai media, né dal testo della stessa legge, onde consentire al lettore di essere in grado di fare considerazioni obbiettive e maturare scelte consapevoli e autonome.

 Aspetti non costituz. Dl 73 del 7 giugno 2017      

Come si evince dal sito della OMS [Vedi qui] e in base alle dichiarazioni del primo ministro Gentiloni, 

                   non esistono in Italia e in Europa emergenze sanitarie 

                   che possano giustificare l'utilizzo di un decreto legge

                per imporre alla popolazione una vaccinazione di massa.

L'articolo 77 della Costituzione recita: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.” (grassetto aggiunto per enfasi) [La Costituzione – Articolo 77]

 Ecco perché il decreto appare illegittimo              

Non sussistendo in Italia alcun caso di necessità ed urgenza sanitaria, come certificato dalla OMS e dichiarato dallo stesso primo ministro Gentiloni,

             l'utilizzo del decreto legge appare del tutto illegittimo.

La Regione Veneto ha depositato un ricorso (n.51 del 21 luglio 2017) contro il decreto legge n.73 per questione di legittimità costituzionale, il cui testo contiene moltissime informazioni sia sugli aspetti di incostituzionalità sotto il profilo giuridico, sia sull'assenza di una emergenza sanitaria e dei rischi reali di contagio delle malattie da parte della popolazione. Il testo completo è consultabile qui: N. 51 Ricorso per legittimità costituzionale.

        Inoltre, il decreto legge, secondo l'Art. 77 della Costituzione,

           prevede l'introduzione di un provvedimento provvisorio,

mentre la legge sui vaccini sembra abbia assunto carattere permanente.

Con la sentenza del 23 maggio 2007, numero 171, la Consulta ha sancito lʼincostituzionalità di un decreto legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza. Dal testo della Sentenza: “La Corte di cassazione, con ordinanza del 17 aprile 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, per palese insussistenza del requisito del «caso straordinario di necessità e urgenza».” (grassetto aggiunto per enfasi) [sentenza n. 171 anno 2007 – Corte Costituzionale]. Questo è un precedente importante, e non è l'unico. Inoltre, il decreto legge deve essere presentato alle Camere (che comprendono Camera e Senato) lo stesso giorno in cui viene adottato.

    Il decreto legge 73 del 7 giugno 2017 è stato presentato alla Camera

         il 7 giugno e successivamente trasmesso al Senato l'8 giugno,

                                       con un giorno di ritardo,

come testimonia la nota in calce sul disegno di legge stesso: “Il presente disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 7 giugno 2017 (atto Camera n. 4533) e successivamente trasferito al Senato della Repubblica lʼ8 giugno 2017.” (grassetto aggiunto per enfasi) [Progetto di legge della 17a legislatura – Camera dei Deputati].

 Gravissime carenze informativa, sperimentazioni 

La Corte Costituzionale (n. 307 del 14 giugno 1990) afferma che 

     "la legge che impone un trattamento sanitario deve essere accompagnata 

                  dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato 

                       delle conoscenze scientifiche e lʼarte prescrivono".

Fra queste, "la comunicazione alla persona interessata, o alle persone tenute a prendere decisioni per essa , di adeguate notizie circa i rischi di lesione o di contagio, nonché delle particolari precauzioni che, allo stato delle conoscenze scientifiche, siano verificabili ed adottabili". Tali informazioni mancano del tutto nel decreto legge. Infine,

                            sono stati imposti con la legge 29 luglio 2017 

medicinali e sieri sperimentali che possono incidere negativamente sui bambini 

                     dal punto di vista organico, come è accaduto spesso. 

 Risarcimento del danno                                                

La sentenza della Consulta n. 307, impone un risarcimento del danno ex articolo 2043 Codice Civile se sia carente "la comunicazione di adeguate notizie circa i rischi di lesione e delle particolari precauzioni che, allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili". Del danno sarà chiamato a rispondere anche chi ha voluto una legge piena di violazioni della Costituzione. La legge non dice che al 31 dicembre 2016 le segnalazioni di reazioni avverse relative ai vaccini, insorte nel 2014, sono state 8.873. I dati relativi a decessi e casi gravi, valutati sulla base della tipologia del vaccino, evidenziano 946 casi di reazioni avverse gravi relative ai vaccini indicati nel decreto.” (grassetto aggiunto per enfasi) [La ministra Fedeli dice che le scuole devono applicare la legge sui vaccini – Non è così ministra ].

 Una improvvisa ed ingiustificata "urgenza"              

Fino al 6 giugno 2017 i vaccini obbligatori erano 4: antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 numero 891 – Legge del 27 aprile 1981 numero 166); antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 numero 419); antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 numero 51); antiepatite virale B (Legge del 27 maggio 1991 numero 165, frutto di una tangente di 600 milioni di lire elargita dalla Glaxo al ministro della sanità De Lorenzo [Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-04-2012, n. 5756Lo scandalo vaccini e la condanna a De lorenzo]). Dunque, fino al 6 giugno 2017 non è stato ritenuto necessario vaccinarsi contro malattie ulteriori alle quattro elencate sopra, ma da quella data in poi 

           sono divenute improvvisamente necessarie altre sei vaccinazioni 

                                  senza una plausibile giustificazione.

 Una legge palesemente incostituzionale                    

La legge 119 del 31 luglio 2017, palesemente incostituzionale poiché priva dei presupposti giuridici minimi di legalitàin assenza di qualsivoglia crisi sanitaria (come certificato dallʼOMS e come dichiarato pubblicamente dal primo ministro Paolo Gentiloni il 19 maggio 2017), si richiama ad una fantomatica decisione europea, di cui però non vi è traccia ufficiale. Attualmente, tra le 29 nazioni del vecchio continente (27 dellʼUnione, più Islanda e Norvegia), in 15 nazioni non esistono vaccinazioni obbligatorie, mentre in altre 14 ne esiste almeno una. Lʼobbligatorietà è assicurata in alcuni Stati mediante provvedimenti legislativi molto diversi (conseguenze penali per i genitori, sanzioni pecuniarie, o difficoltà a frequentare le scuole pubbliche) o può essere molto più mite, con sanzioni solo teoriche e mai applicate, consentendo lʼobiezione e lʼadozione di calendari vaccinali alternativi. Anche i programmi di vaccinazione differiscono considerevolmente:

               sono diversi i vaccini, il tipo utilizzato, il numero totale di dosi,

                                  e la tempistica delle somministrazioni. 

  Il principio di autodeterminazione sanitaria            

In seguito alla lettura dei foglietti illustrativi dei vaccini, di testi specialistici e numerose pubblicazioni scientifiche che evidenziano come i rischi legati alla pratica vaccinale siano non solo possibili e documentati ma anche frequenti, e al fatto che non siano previsti accertamenti medici preventivi per determinare il rischio connesso che tale pratica potrebbe arrecare alla salute della persona, né siano fornite informazioni accurate sugli effetti a breve o lungo termine delle sostanze contenute nei vaccini stessi, risulta perfettamente legittimo e doveroso il ricorso all'esercizio del principio di autodeterminazione sanitaria

                 Il principio di autodeterminazione in ambito sanitario 

   è stato sancito dalla Convenzione sui Diritti dellʼUomo e la biomedicina,

                      meglio conosciuta come Convenzione di Oviedo

sottoscritta il 4 Aprile 1997, ratificata dalla legge italiana 28 marzo 2001, numero 145. Inoltre, l'Art. 32 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

   Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 

                              se non per disposizione di legge.

          La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti

                           dal rispetto della persona umana.

[Le vaccinazioni non sono coercibili]. Per ovviare all'Art. 32, che vieta il trattamento sanitario coercitivo se non disposto dalla legge, è stato emanato dal Governo un decreto legge atto ad autorizzare il trattamento sanitario obbligatorio.

                      Ma non esistendo una comprovata emergenza

                           che giustifichi tale decreto, esso risulta

incompatibile con l'Art. 32 della Costituzione e quindi non costituzionale.

Esistono ben 81 fra interrogazioni e interpellanze parlamentari sui vaccini che non hanno ancora ricevuto una risposta dal Governo.

  Sostanze dannose, feti, reazioni avverse e rischi     

Sostanze dannose contenute nei vaccini, reazioni avverse ufficialmente registrate e rischi reali – Il vaccino tetravalente MPRV contiene il ceppo Wistar RA 27/3. Tale ceppo viene coltivato su cellule diploidi umane (MRC-5) [L. Hayflick and P.S. Moorhead, The Serial Cultivation of Human diploid[Medical research: Cell division : Nature News & Comment].

                        Si tratta di cellule provenienti da feti umani abortiti,

      prelevate molti anni fa da quei feti e riprodotte tramite necrosi tumorale,

come spiega la stessa ditta produttrice: “la crescita di queste cellule è stata fatta aumentare grazie allʼaggiunta di un fattore di necrosi tumorale (TNF alfa)”. Peraltro, oltre ad un grave problema morale che insorge e su cui tutti i cattolici dovrebbero riflettere con attenzione (la Chiesa è perfettamente informata sull'origine di queste cellule, [Original Vatican Document – Children of God for Life]),

                         non è mai stato eseguito nessuno studio sul DNA 

                      da parte dello ISS per verificare se questa sostanza

                                   possa danneggiare i bambini vaccinati,

                                      e i genitori non vengono informati 

          né sulla presenza delle cellule di feti umani abortiti, né sugli effetti

       che esse possono determinare, né sull'esistenza di vaccini equivalenti

                                      che non contengono DNA umano

[Original Vatican Document – Children of God for Life – vedi pag.3, nota 7]. I vaccini che contengono queste cellule umane (MRC-5, WI-38), oltre a cellule di origine animale (VERO) sono i seguenti: INFANRIX HEXA (Glaxo, ritirato nel 2012 in 20 paesi europei ma non in Italia), M-M-R VAXPRO (Pasteur), PRIORIX (Glaxo), PROQUAD (Pasteur), PENTAVAC (Pasteur), tutti inclusi nell'obbligo vaccinale [vaccini e le linee cellulari fetali. attacco alla genetica umana?]. 

                Oltre a queste sostanze, molti dei vaccini in commercio

                         contengono mercurio (tiomersal) e alluminio,

            sostanze altamente dannose per l'essere umano [Vedi qui].

Alcuni vaccini ampiamente utilizzati contengono anche tracce di formaldeide,

 sostanza notoriamente cancerogena e potenzialmente letale [Vedi qui].

Unione europea ha ratificato il 18 maggio 2017 la Convenzione di Minamata, il trattato mondiale per la riduzione dellʼesposizione al mercurio. LʼUe ha depositato in maniera ufficiale presso la sede delle Nazioni Unite gli atti che hanno permesso lʼentrata in vigore della convenzione internazionale, negoziata e conclusa nel 2013 in Giappone [L'UE è pronta a ratificare la convenzione di Minamata sul mercurio)

 L'indagine della procura di Torino                              

La Procura di Torino indaga su un esposto del Codacons che, in base alle analisi di laboratorio al microscopio elettronico effettuate da Antonietta Gatti e Stefano Montanari (specialisti in nanotecnologie), denuncia la 

                 presenza di nanoparticelle inquinanti 

               all'interno del vaccino esavalente della GSK 

e di altri vaccini, tutti elencati nello studio. “Il lavoro dei due scienziati è stato pubblicato a gennaio dallʼInternational Journal of Vaccines and Vaccination [Vedi qui]: secondo lo studio, il campione analizzato di quel vaccino aveva «una contaminazione da micro e nanoparticelle».”. Si tratta di materiali inorganici e non biodegradabili come alluminio, titanio, tungsteno, cromo, piombo, rame, acciaio, oro, argento e altri. [Sostanze non segnalate nel vaccino esavalente”. Indaga la procura di Torino]. 

  Una domanda fondamentale                                       

     Sono stati informati i genitori  della presenza nel vaccino

di tali micro e nanoparticelle, delle ragioni per cui sono presenti

                  e dei potenziali rischi ad esse associati? 

Esistendo dei rischi reali connessi ai vaccini, determinati dalla quantità di sostanze dannose che contengono, 

i genitori devono necessariamente essere messi a conoscenza di tali rischi

        e devono avere il diritto di rifiutare ogni trattamento sanitario

che comporti tali rischi e non sia giustificato da reale necessità o urgenza,

       in base a quanto stabilito dall'Art. 32 della nostra Costituzione.

 Decessi collegati all'antinfluenzale                               

L'Aifa ha riportato 8873 reazioni avverse da vaccino nel 2014 e 3772 nel 2015, nonché numerosi decessi collegati al vaccino antinfluenzale [Vedi qui]. 

            Il numero di morti per possibile reazione avversa da vaccino 

                                 risulta essere piuttosto elevato

 pertanto viene da chiedersi obbiettivamente quale sia l'utilità del vaccino 

                                 in assenza di reale emergenza. 

Il Ministro Lorenzin, Il 22 ottobre 2014, durante la trasmissione RAI “Porta a Porta”, ha dichiarato: «ricordo che solo di morbillo, di epidemia di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno [2013] sono morti 270 bambini». Un anno dopo, il 22 ottobre 2015 alla trasmissione “Piazza Pulita”, continua con i dati falsi: «di morbillo si muore, in Europa! Cʼè stata una epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno [2014] e sono morti più di 200 bambini». Quante epidemie mortali in Inghilterra! Nel 2013 è stato segnalato 1 decesso in un uomo di 25 anni, la cui causa di morte non è stato il virus del morbillo in sé, ma le complicanze polmonari dovute alla malattia; in ogni caso, “i test per stabilire se la causa del decesso fosse il virus non hanno dato alcun esito” (corriere.it, 26 aprile 2013). Nel 2014, i casi ufficiali di morbillo (non di morte per morbillo) confermati dal governo inglese sono stati 130 [http://www.laveritasuivaccini.it/continuano-le-bugie-delministro-lorenzin-gli-inesistenti-270-morti-per-morbillo-in-inghilterra/]. Perché mai mentire, come a voler convincere a tutti i costi sulla necessità dei vaccini? Questo tipo di allarmismo, diffuso con notizie false tramite le televisioni, è fonte di paure immaginarie che spingono la popolazione a ricorrere ai vaccini senza fare le dovute valutazioni preventive. E una falsa emergenza, non può costituire fondamento per un decreto legge   In un noto documento Glaxo Smith Kline “confidenziale rivolto agli enti regolatori”, di 1271 pagine, datato 16 dicembre 2011, le tabelle mostrano i cosiddetti “eventi avversi dellʼInfanrix Hexa Sk”, gli effetti collaterali del vaccino esavalente “emersi nel corso della sperimentazione clinica preautorizzazione o successivamente, fra lʼottobre 2009 e lo stesso mese del 2011”.  

 L'Ue e il gravissimo caso Infanrix Hexa                       

«Il 23 ottobre 2000 la Commissione europea ha rilasciato alla Glaxo Smith Kline Biologicals s.a. unʼautorizzazione allʼimmissione in commercio per Infanrix Hexa, valida in tutta lʼUnione europea. Lʼautorizzazione allʼimmissione in commercio è valida per un periodo illimitato» (così è scritto testualmente in un documento dellʼEMA, European Medicines Agency). 

  Nel 2012 il vaccino Infarinx Hexa è stato ritirato in 20 paesi del mondo,

                          inclusa la Germania, ma non in Italia.

[Vaccini ritirati dal commercio | Vaccini Informa]. “Negli Stati Uniti l'ente di controllo sui farmaci, la FDA, ha intimato che il timerosal [mercurio] venga eliminato dai vaccini, già dal '99. In Italia invece ce lo teniamo. Perché?” (Report, 1/10/2000). Con il decreto del 13 novembre 2001 [Vedi qui],

          il Ministero della Salute stabiliva l'eliminazione del “mertiolato

                o degli altri conservanti organomercuriali” dai vaccini,

ma tale eliminazione di fatto non è avvenuta, come testimoniano i bugiardini.

 Gravi reazioni avverse e probabili sottostime             

In un documento riservato dell'AIFA indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino citato dal Codacons, l'Aifa svela che in questi 3 anni (2014-2016) «si sono verificate 5 reazioni gravi che hanno determinato il decesso del paziente». Il presidente dellʼIstituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi ha però dichiarato che «mai in Italia si è verificato nella storia moderna della medicina alcuna morte in conseguenza di una vaccinazione». Trattasi ovviamente di una informazione falsa. Di nuovo, perché mentire? [Scarica allegato documento AIFA – Informasalus]. Nel testo dellʼAifa sono riportati i dati riguardo le segnalazioni di reazione avversa al vaccino esavalente "Infanrix Hexa", di titolarità della GlaxoSmithKline, registrate all'interno della Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) negli anni 2014, 2015 e 2016. Nel 2014 si sono verificate 1.857 reazioni avverse al vaccino esavalente, di cui 168 gravi (9%). Nel 2015 invece il numero è stato di 992, di cui 144 gravi (14,3%). Nel 2016 sono state segnalate 702 reazioni avverse, di cui 142 gravi (20,2%). Riassumendo, l'AIFA comunica che ci sono state nel triennio un totale di 21.658 reazioni avverse, di cui 3.351 (1.857 + 992 + 702) solo da vaccino esavalente (Infanrix Hexa). Tra le segnalazioni di reazioni avverse, le più comuni sono state: patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione; patologie del sistema nervoso: 16%; disturbi psichiatrici: 29,2% (nel 2014) e 14,1% (nel 2015).

 Bambini: deficit del neurosviluppo                                

                                Dal 2005 al 2015 in Italia c'è stato 

"un aumento del numero dei bambini con deficit del neurosviluppo pari al 40%". 

             Si sono verificati anche 5 decessi in neonati prematuri 

                       vaccinati a 2-3 mesi con Infanrix e Prevnar. 

La causa di ciò può essere ricondotta all'alluminio (neurotossico) presente al loro interno, in quanto facendo più vaccini ravvicinati si supera facilmente la soglia limite di tossicità. Per lʼonorevole Zaccagnini «i dati presentati sono comunque sottostimati, per il fatto che si rifanno alle sole segnalazioni, e c'è quindi da pensare che l'AIFA stia occultando parte della documentazione relativa alla farmacovigilanza». [Sostanze non segnalate nel vaccino esavalente”. Indaga la procura di Torino].

 Lorenzin denunciata alla Procura della Repubblica   

       Alla luce del documento e della gravità delle informazioni in esso riportate,

            il ministro Lorenzin è stata denunciata alla Procura della Repubblica

        in quanto, pur essendo a conoscenza di questi dati dal 10 maggio 2017,

                                 non solo non li ha resi noti al Parlamento,

             ma ha comunque emesso il decreto legge 73 il 7 giugno 2017, 

                                        ignorando di fatto questi dati,

              che riportano numeri ben più alti di "un caso su un milione". 

 Conclusioni                                                                          

È sbagliato assumere posizioni estremiste “pro vax” o “no vax”. Ogni situazione dovrebbe essere valutata obbiettivamente e accuratamente. 

              In assenza di una comprovata emergenza che lo giustifichi, 

                    come una malattia infettiva altamente trasmissibile, 

                 il vaccino non dovrebbe essere adottato a prescindere.

Ma questo non significa essere contrari “senza se e senza ma”. Significa essere favorevoli nel momento in cui l'utilizzo del vaccino sia giustificato da una reale minaccia alla salute nel presente e il vaccino non comporti più rischi di quelli che sono i reali benefici. Per dovere di cronaca, e per evitare ogni allarmismo, seguono alcune informazioni e considerazioni obbiettive sulle malattie per cui è obbligatoria la vaccinazione, tratte dal testo del ricorso presentato dalla regione Veneto (n.51 del 21 luglio 2017): 

 Tratto dal ricorso della Regione Veneto                        

2.5. […] La disciplina introdotta dalle disposizioni impugnate, in particolare dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge – oltre a imporre una limitazione sproporzionata al diritto individuale alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione -, appare inidonea a raggiungere gli obiettivi che si prefigge con riferimento alla maggior parte delle patologie considerate e comunque eccessiva rispetto al suo scopo. Quanto al tetano, trattandosi di una patologia con un bassissimo tasso di incidenza (un caso su un milione), con una mortalità inferiore alla metà dei casi e la cui trasmissione non avviene per contagio fra persone, la vaccinazione ha un valore limitato alla protezione del singolo individuo e non si giustifica quindi una campagna vaccinale per motivi di interesse pubblico. In altre parole, difetta, in relazione a questa patologia un vero e proprio interesse della collettività, dal momento  che la stessa, appunto, non si diffonde per contagio. Quanto all'epatite B, non esiste allo stato attuale un'emergenza di sanità pubblica che giustifichi il ricorso alla vaccinazione obbligatoria in età infantile, dato che le epatiti da HBv, come le altre a trasmissione ematica quali epatiti C e Delta, hanno mostrato negli ultimi decenni un'importante e costante riduzione dell'incidenza e che i soggetti maggiormente a rischio di contrarre la malattia sono quelli di età compresa tra i 35 e i 54 anni (con un'incidenza di 1,4 casi su 100.000), sebbene si sia assistito a un calo dell'incidenza anche in questo gruppo di popolazione.  Quanto alla difterite, non esiste alcuna emergenza sanitaria, dal momento che dagli anni '90 a oggi in Italia si sono registrati soltanto due casi di difterite respiratoria causati da C. diphtheriae produttori di tossina (uno nel 1993 dovuto a C. diphtheriae biotipo gravis e l'altro, nel 1995, dovuto a C. diphtheriae biotipo mitis). Nel periodo 2000-2014 i casi di difterite, confermati microbiologicamente presso l'ISS, sono stati due, entrambi segnalati nel Nord Italia e causati da C. ulcerans. Nello stesso periodo sono stati segnalati anche cinque casi di infezioni dovuti a ceppi di C. diphtheriae non produttori di tossina (notiziario ISS marzo 2015). Quanto alla poliomielite, l'ultimo caso nel nostro Paese si è registrato nel 1982. Quanto all'Haemophilus influenzae tipo b, l'incidenza in Italia è molto bassa, come si evidenzia dal seguente grafico dell'Istituto superiore di sanità [grafico non presente, ma reperibile sul sito dello ISS]. Quanto alla pertosse, l'incidenza negli ultimi anni si è sempre mantenuta sotto l'1 per 100.000. Quanto alla meningite, secondo i competenti organi ministeriali non risulta al momento alcuna epidemia di malattie invasive da meningococco (33), la trasmissione interpersonale non c'è o sarebbe eccezionale, i vaccini non danno garanzie di elevata efficacia e di lunga durata e possono provocare reazioni avverse di una certa gravità. Per questi motivi non vi è alcuna necessità di introdurre una vaccinazione obbligatoria su larga scala, tenuto conto che le raccomandazioni dell'OMS suggeriscono di ricorrere a tale soluzione solo laddove l'incidenza sia superiore a 10 casi  per 100.000 abitanti (nell'arco di tre mesi), ben lontana dall'attuale situazione del nostro Paese. Per quanto riguarda, infine, il morbillo, valgono le considerazioni svolte supra, al punto 1.2, sull'inidoneità delle misure introdotte dal decreto-legge a contrastare l'attuale recrudescenza dell'infezione a causa dell'assoluta peculiarità della stessa. Peraltro, anche qualora si ritenesse utile ricorrere alla vaccinazione obbligatoria unicamente per questa patologia, appare senz'altro eccessiva l'introduzione di un obbligo generale e permanente (e non già territorialmente circoscritto alle sole aree interessate e temporalmente limitato al periodo necessario al contenimento dell'infezione). Si conferma dunque, anche sotto questo profilo, l'evidente irragionevolezza delle scelte operate dal legislatore statale con l'adozione della normativa impugnata, nella misura in cui impone l'obbligo di vaccinazione per patologie non a rischio epidemico[N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 luglio 2017

Antonio Bassi (Copyright © 2017 Qui Europa)

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